Corte di Cassazione - Sez. Lavoro - ordinanza 24 settembre 2025 n. 21936/2025 (udienza 9/07/2025) - commento a cura dell'avvocato Alessandra Griffa

"In tema di responsabilità datoriale per infortuni sul lavoro, il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno ha soltanto l’onere di provare che l’evento lesivo sia derivato dallo svolgimento dell’attività lavorativa, senza dover dimostrare altresì l’inadempimento del datore in relazione obblighi in tema salute e sicurezza. Incombe invece sul datore di lavoro la prova di aver adottato tutte le misure di prevenzione imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 2087 c.c. e di aver effettuato un’adeguata valutazione dei rischi, fornito idonei dispositivi di protezione individuale e vigilato sul loro effettivo utilizzo.

La Corte si sofferma altresì sul rapporto tra danno riconosciuto dall’INAIL e risarcimento residuo a carico del Datore, statuendo che il risarcimento del danno non possa essere escluso per il solo fatto che l’INAIL abbia già liquidato un indennizzo al dipendente, dovendo il datore rispondere del danno differenziale qualora non dimostri il pieno adempimento degli obblighi di sicurezza."

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