CONFISCA E SEQUESTRO PREVENTIVO PER EQUIVALENTE NEI REATI TRIBUTARI E POSIZIONE DEI SINGOLI CONCORRENTI
(Cass. pen., sez. III, n. 9973/2025).
a cura di Andrea Crepaldi

Importante revirement giurisprudenziale in materia di applicabilità del sequestro e successiva confisca per equivalente nell’ipotesi di contestazioni di reati tributari in concorso.

Si segnala, infatti, una recente pronuncia del giudice di legittimità (Cass. pen., sez. III, n. 9973/2025) con il quale – dato atto del recente mutamento giurisprudenziale nella materia de qua avvenuto con pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel settembre 2024 (ancora non disponibili le motivazioni) – è stato stabilito che in caso di concorso di persone nel reato tributario, il sequestro e la successiva confisca devono essere disposti nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto conseguito da ciascuno e il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in ipotesi di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo, interviene il criterio della ripartizione in parti uguali.

Pieno rigetto, dunque, di ogni tentativo di applicazione ai concorrenti del principio civilistico della solidarietà passiva ai fini dell’applicazione delle misure ablatorie reali, preventive e confiscatorie, in favore di quello della proporzionalità e adeguatezza.

Il quesito oggetto di ordinanza di rimessione sulla quale erano state chiamate a pronunciarsi le Sezioni Unite a seguito dello stratificarsi di plurimi e opposti orientamenti giurisprudenziali era il seguente: «se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali».

Il Supremo Consesso con l’informazione provvisoria n. 12/2024 enunciava il seguente principio di diritto (al quale, come anticipato, si conformava la Terza sezione penale nella sentenza citata): «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».


Riassuntivamente:

- la confisca non può essere disposta per l’intero profitto nei confronti di un singolo concorrente;

- ogni correo risponde esclusivamente per la sua quota effettiva di profitto;

- solo se non è possibile determinare la quota individuale di arricchimento, si procede alla divisione in parti uguali tra i concorrenti;

- gli stessi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti

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