Massima Cass. pen., Sez. IV, Sent., 23.01.2025, n. 2768 - a cura dell'avv. Alessandra Griffa

I criteri di imputazione oggettiva, di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/01 - interesse e vantaggio - devono essere riferiti alla condotta del soggetto agente, non già all'evento, essendo possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela.

Il caso.
La vicenda trae origine da una pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Brescia, con cui il Giudice dell'impugnazione confermava la condanna di un imprenditore e di un S.r.l., rispettivamente per il reato di lesioni colpose in violazione di norme antinfortunistiche e per l'illecito di cui all'art. 25 septies comma 3 D. lgs. 231/01. In particolare, per quanto riguarda l'Ente, si è ritenuto sussistente il criterio dell'interesse o vantaggio, in assenza di un Modello idoneo a prevenire i rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, così come imposto dall'art. 30 D. Lgs. 81/08.

Il ricorso è stato rigettato, In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato - richiamando la nota pronuncia Espenhahn - come in caso di responsabilità degli enti in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la colpa di organizzazione debba intendersi fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati 231, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.

L'addebito colposo nel caso de quo era stato ricondotto alla politica aziendale di non investimento nelle misure di sicurezza nell'ambiente di lavoro. L'eventuale omissione di presidi di sicurezza, volta a generare un risparmio di spesa per l'imprenditore integra pienamente - per giurisprudenza costante - il criterio di cui all'art. 5 D. lgs. 231/01.

Inoltre, l'evidente assenza di un risk assessment adeguato non può che integrare la colpa di organizzazione dell'ente, il quale ha volontariamente e consciamente adottato un comportamento di generale trascuratezza in ordine al tema della sicurezza.

Da questa pronuncia si può evincere, ancora una volta, l'importanza di un Modello di Controllo e Gestione correttamente adottato e realmente attuato dall'ente. Non avrà, infatti, alcuna efficacia un documento di carattere unicamente formale che non preveda specifiche e concrete prassi operative, accompagnate da una formazione adeguata e continua dei dipendenti.

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