Il caso.
La vicenda trae origine da una pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Brescia, con cui il Giudice dell'impugnazione confermava la condanna di un imprenditore e di un S.r.l., rispettivamente per il reato di lesioni colpose in violazione di norme antinfortunistiche e per l'illecito di cui all'art. 25 septies comma 3 D. lgs. 231/01. In particolare, per quanto riguarda l'Ente, si è ritenuto sussistente il criterio dell'interesse o vantaggio, in assenza di un Modello idoneo a prevenire i rischi relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, così come imposto dall'art. 30 D. Lgs. 81/08.
Il ricorso è stato rigettato, In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato - richiamando la nota pronuncia Espenhahn - come in caso di responsabilità degli enti in relazione a reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, la colpa di organizzazione debba intendersi fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati 231, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli.
L'addebito colposo nel caso de quo era stato ricondotto alla politica aziendale di non investimento nelle misure di sicurezza nell'ambiente di lavoro. L'eventuale omissione di presidi di sicurezza, volta a generare un risparmio di spesa per l'imprenditore integra pienamente - per giurisprudenza costante - il criterio di cui all'art. 5 D. lgs. 231/01.
Inoltre, l'evidente assenza di un risk assessment adeguato non può che integrare la colpa di organizzazione dell'ente, il quale ha volontariamente e consciamente adottato un comportamento di generale trascuratezza in ordine al tema della sicurezza.
Da questa pronuncia si può evincere, ancora una volta, l'importanza di un Modello di Controllo e Gestione correttamente adottato e realmente attuato dall'ente. Non avrà, infatti, alcuna efficacia un documento di carattere unicamente formale che non preveda specifiche e concrete prassi operative, accompagnate da una formazione adeguata e continua dei dipendenti.